1. I servizi territoriali e ospedalieri delle ASL predispongono i programmi degli interventi necessari all'attuazione della presente legge.
2. I programmi di cui al comma 1 devono prevedere, altresì, le ristrutturazioni relative:
a) alla riorganizzazione necessaria per istituire l'assistenza domiciliare al travaglio, al parto e al puerperio;
b) alle opere necessarie per attuare le case di maternità di cui all'articolo 8;
c) all'allestimento negli istituti ospedalieri di idonei spazi individuali per l'evento travaglio-parto-nascita;
d) alla disponibilità di camere di degenza, provviste di culle e di servizi igienici indipendenti per ogni camera;
e) ai reparti di patologia neonatale attigui ai reparti di ostetricia;
f) alla disponibilità di spazi comuni per le attività previste all'articolo 6;
g) alle opere necessarie ad adeguare i reparti ospedalieri di pediatria alle esigenze di tutela del bambino.