Art. 7.
(Programmazione degli interventi).

      1. I servizi territoriali e ospedalieri delle ASL predispongono i programmi degli interventi necessari all'attuazione della presente legge.
      2. I programmi di cui al comma 1 devono prevedere, altresì, le ristrutturazioni relative:

          a) alla riorganizzazione necessaria per istituire l'assistenza domiciliare al travaglio, al parto e al puerperio;

          b) alle opere necessarie per attuare le case di maternità di cui all'articolo 8;

          c) all'allestimento negli istituti ospedalieri di idonei spazi individuali per l'evento travaglio-parto-nascita;

          d) alla disponibilità di camere di degenza, provviste di culle e di servizi igienici indipendenti per ogni camera;

          e) ai reparti di patologia neonatale attigui ai reparti di ostetricia;

          f) alla disponibilità di spazi comuni per le attività previste all'articolo 6;

          g) alle opere necessarie ad adeguare i reparti ospedalieri di pediatria alle esigenze di tutela del bambino.